Il Deposito prodotti alimentari: il calcolo del carico di incendio. Quesito proposto alla rivista Antincendio riguarda una attività industriale del settore alimentare ed il calcolo del carico di incendio dei compartimenti dei depositi presenti dove si effettua stoccaggio di prodotti alimentari in scatola.
Il Quesito Si tratta di un’attività industriale del settore alimentare adibita alla lavorazione e trasformazione del pomodoro e di legumi, i cui prodotti vengono conservati in scatole di banda stagnata e in pacchetti di cartone poliaccoppiato. Lo stabilimento si articola in due corpi di fabbrica, il primo dove avviene la produzione con annessi depositi, ed un secondo, separato dal primo (distanza superiore a 100 m), adibito esclusivamente a deposito e spedizione dei prodotti finiti i quali sono impilati su pedane di legno e fasciati con film estendibile di polietilene. In quest’ultimo vengono stoccati anche altri articoli, provenienti da altri stabilimenti del gruppo, quali succhi di frutta. Nel capannone, adibito esclusivamente a deposito, i prodotti stoccati contengono una grossa percentuale di acqua, in particolare i legumi, vengono prima idratati e poi sigillati in confezioni con all’interno il liquido di governo (acqua, sale, concentrato di pomodoro, addensanti e aromi).
Nel calcolo del carico di incendio dei compartimenti del deposito è corretto non considerare l’apporto del prodotto contenuto nelle scatole, ovvero i legumi, in quanto idratati e immersi nel liquido di governo a base d’acqua? Stesso discorso per il pomodoro? Secondo l’Esperto È evidente che il prodotto idratato, avendo una percentuale di acqua, sia esso pomodoro o legumi o altro, non è in grado di contribuire ad alimentare un eventuale incendio, anzi dovrebbe, se coinvolto nell’incendio, contribuire alla sua estinzione. Pertanto non va considerato nel calcolo del carico d’incendio.
Leave a Comment