Con Decreto interministeriale n.138/2016, il Ministero Ambiente intende regolare le forme di consultazionesui piani di emergenza interna (PEI), del personale che lavora all’interno di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, ai sensi del D.Lgs. n.105/2015(Seveso III -vedi il nostro aggiornamento). Il decreto entra in vigore dal 6 agosto ed abroga l’Allegato F (che disciplinava le forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento sui Piani di emergenza interna).della Seveso III Il decreto n.138/2016 era previsto dalla medesima Seveso III all’articolo 20 comma 5; regola le forme di consultazione del personale che lavora negli stabilimenti di soglia superiore,compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine.
Le consultazioni sono organizzate dal gestore per procedere alla predisposizione, alla revisione e all’aggiornamento del piano di emergenza interna, PEI, dalla stesura ai successivi aggiornamenti e revisioni.
In base all’Art. 3 (Forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento), il gestore deve consultare il personale che lavora nello stabilimento tramite i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, (Art. 47 del D.Lgs. n.81/2008). I gestori devono poi comunicare (art. 3 comma 2) almeno quindici giorni prima dell’incontro:
a) gli elementi dell’analisi dei rischi utilizzati per la predisposizione del PEI;
b) la versione in bozza del PEI;
c) le azioni previste per la formazione specifica di tutto il personale coinvolto nella pianificazione dell’emergenza che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici;
d) ogni altro elemento utile alla comprensione del PEI e, comunque, ogni documento rilevante.
All’art. 3 comma 3 si richiede che prima di adottare, rivedere o aggiornare il PEI, il gestore o i suoi rappresentanti dovranno incontrare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: dall’incontro viene prodotto un verbale, che diventa parte integrante del PEI, e viene depositato presso lo stabilimento a disposizione delle autorità competenti.
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nel corso dell’incontro (Art. 3 comma 4) possono formulare osservazioni o proposte sulla versione in bozza del Piano, delle quali il gestore tiene conto e di cui mantiene apposita registrazione nel verbale prodotto durante la riunione congiunta (di cui al comma 3 dell’art. 3).
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