18 febbraio 2013: è questa la data entro cui è stato reso obbligatorio provvedere alla sostituzione dei maniglioni antipanico non marcati CE.
È stata infatti prorogata di 24 mesi la scadenza stabilita dal Decreto 6 dicembre 2011 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 299 del 24 dicembre 2011 che ha quindi modificato il D. M. 3 novembre 2004, fissando le regole di scelta per i dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette a CPI (quando ne sia prevista l’installazione), stabilendo tra l’altro che:
– I dispositivi per le uscite di emergenza debbano essere conformi alla UNI EN 179 (art. 1)
– I dispositivi per le uscite antipanico debbano essere conformi alla UNI EN 1125 (art.1)
– I dispositivi sopracitati debbano essere marcati CE (art. 5) oltre che introducendo un sistema di corretta identificazione del dispositivo, in funzione di alcuni parametri, quali la tipologia di attività, la presenza di pericoli di esplosione e specifi ci rischi di incendio.
È importante sottolineare che il nuovo decreto non abroga in nessuna parte le disposizioni del D.M. 3 novembre 2004, ma ha semplicemente spostato la scadenza per la sostituzione dei maniglioni non marcati CE. Rimane quindi fondamentale garantire la sicurezza, intervenendo laddove necessario per adeguare il prodotto, sfruttando il tempo che rimane a disposizione per la programmazione e implementazione di tutti gli interventi necessari.
Aleph Group si rende disponibile per qualsiasi chiarimento in merito e soprattutto per assistere i suoi clienti in questo momento di cambiamento obbligatorio, mettendo a disposizione le sue risorse e personale specializzato.
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